L'accesso civico, previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, è il diritto attribuito a qualunque cittadino di chiedere e ottenere documenti, informazioni o dati che l’Ente avrebbe l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet e può essere esercitato rivolgendosi al Responsabile della trasparenza.
Il Responsabile della trasparenza è il Segretario Generale.
I recapiti a cui contattarlo sono i seguenti:
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telefono 082421313
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet.
In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (art. 2 L. n. 241/1990) e il riscontro deve essere dato entro i successivi 15 giorni.
Regolamento in materia di accesso civico e generalizzato (approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 07/08/2017)
L'ente garantisce l'accesso civico a chiunque richieda:
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ACCESSO AGLI ATTI EX LEGGE 241/90
atti, documenti e dati ulteriori, ma con attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati. -
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013) -
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
dati o documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013)
La Provincia BENEVENTO, ricevuta la richiesta, la valuta e si pronuncia sulla stessa entro 30 gg.
Nei casi di pronuncia favorevole:
- pubblica nel sito istituzionale l'informazione, il documento o il dato richiesto e contemporaneamente comunica l'indirizzo della pubblicazione al richiedente (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013);
- trasmette il dato o il documento al richiedente (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013)
La richiesta di accesso civico, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, va presentata via PEC o EMAIL