Bonifica di siti contaminati (D.Lgs. n. 152/2006 Parte IV del Titolo V)
Definizione di "sito contaminato"
In base al D.Lgs. n. 152/2006:
- Sono "siti potenzialmente contaminati" i siti nei quali uno o più dei valori di concentrazione degli inquinanti risulti superiore ai valori i limiti dell'allegato 5 denominati " concentrazioni soglia di contaminazione – CSC" (art. 240, comma 1, lett. d)
- Sono "siti contaminati" i siti nei quali risultino superati i (diversi) livelli di contaminazione, denominati "concentrazioni soglia di rischio– CSR", da determinare caso per caso tramite l'analisi di rischio (art. 240, comma 1, lett.e)
Avvio della procedura
- L'obbligo di bonifica sussiste solo se il sito risulta contaminato oltre le " concentrazioni soglia di rischio – CSR"
- L'obbligo di avviare la procedura scatta già "al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito" (art. 242, comma 1). Procedura volta a verificare se siano state superate le "concentrazioni soglia di contaminazione – CSC" e, in caso positivo, se siano state superate (anche) le "concentrazioni soglia di rischio – CSR"
Chi deve avviare la procedura
- Il soggetto responsabile della potenziale contaminazione: l'articolo 242 "Procedure operative ed amministrative", dispone al comma 1: "Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione"
- Il soggetto responsabile della potenziale contaminazione individuato dalla Provincia a seguito di comunicazione di organi di controllo: l'art.244 prevede che "Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti." La provincia, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi necessari sono adottati d'ufficio dal comune e, ove questo non provveda, dalla regione
- I soggetti non responsabili della potenziale contaminazione: l'art.245 "Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione" al comma 2 dispone che il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione. Sarà poi compito della provincia, sentito il comune, provvedere all'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica
Le procedure da attuare sono riportate alle norme tecniche del Piano Regionale di Bonifica della Campania (PRB), ai sensi della Legge Regionale n. 14/2016 e della Delibera di Giunta Regionale n. 417/2016.
La relativa modulistica per le comunicazioni è allegata alle norme tecniche del PRB.
N.B: Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) l'introduzione dell'art. 242-bis recante procedure semplificate per le operazioni di bonifica
Rilascio Certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati (art. 12 NTA del Piano Regionale di Bonifica della Campania)
Le procedure da attuare e la relativa modulistica sono riportate alle norme tecniche del Piano Regionale di Bonifica della Campania (PRB), ai sensi della Legge Regionale n. 14/2016 e della Delibera di Giunta Regionale n. 417/2016.
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Provinciale per il rilascio della “Certificazione di avvenuta bonifica” approvato con Delibera del Consiglio provinciale n. 07 del 23/05/2018, i costi del procedimento volto al rilascio della certificazione devono essere sostenuti dai soggetti che hanno causato l’inquinamento o dagli altri soggetti obbligati. Il soggetto che ha presentato l’istanza effettua comunque in anticipo, al conto corrente indicato nella presente sezione, il pagamento dei costi del procedimento di certificazione quantificati come segue:
Superficie del sito interessato dalla bonifica |
Somma forfettaria in euro |
Sino a 500 mq |
150,00 |
Da 501 a 1.000 mq |
300,00 |
Da 1.001 a 5.000 mq |
600,00 |
Da 5.001 a 10.000 mq |
1.200,00 |
Oltre 10.000 mq |
3.000,00 |
Informazioni per il pagamento:
Conto Corrente Bancario acceso presso il Tesoriere Provinciale Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni
IBAN – IT43K0514215000T21510000789
BBAN - K0514215000T21510000789
SWIFT CODE – BCPTITNNXXX
Normativa e documentazione:
- DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
- LEGGE 11 agosto 2014, n. 116
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PRB
Modelli:
Riferimenti:
Per informazioni e chiarimenti è possibile richiedere un appuntamento inviando una mail ai seguenti recapiti:
- Arch. Carminantonio De Santis - mail: carminantonio.desantis@provincia.benevento.it
- Arch. Paola Borrelli - mail: paola.borrelli@provincia.benevento.it